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Titolo I Le DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - E’costituita l’Associazione di volontariato per la promozione e lo sviluppo dell’assistenza ai malati in fase terminale denominata "MANO AMICA - Associazione di volontariato per l’assistenza al malato in fase terminale - ONLUS", che ne costituisce segno distintivo. - L’Associazione ha sede in Feltre. - Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, con il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 - L’Associazione di volontariato Mano Amica - ONLUS è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. - Esso costituisce l’insieme delle regole fondamentali di comportamento per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione stessa.
Art. 4 - Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria da adottarsi nelle forme e nei modi disciplinati dal successivo art. 16.
Art. 5 - Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art 12 delle preleggi al codice civile.
Titolo II FINALITA’DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6 - L’Associazione di volontariato Mano Amica - ONLUS persegue, in coerenza con gli obbiettivi regolati dall’articolo successivo, il fine della solidarietà sociale. E’ aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro allo scopo di tutelare e sostenere la dignità della vita.
Art. 7 - Le specifiche finalità dell’Associazione Mano Amica - ONLUS sono: a) promuovere iniziative, studi, corsi di formazione e di aggiornamento e ricerche multidisciplinari nell’ambito della cura e dell’assistenza, con particolare riguardo alle situazioni di inguaribilità; b) assistere pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie evolutive e irreversibili in fase avanzata, al fine di garantire loro la qualità della vita, secondo lo spirito delle Cure Palliative; c) promuovere la conoscenza e la divulgazione, anche mediante pubblicazioni, delle cure palliative in campo scientifico, clinico, culturale e sociale; d) promuovere l’assistenza sociale e sanitaria ai malati in fase terminale, preparando e coordinando l’attività dei volontari; e) sviluppare ed attuare programmi di assistenza domiciliare e di sostegno alla famiglia; f) sostenere la formazione e coordinare l’impiego di èquipe polivalenti per l’assistenza domiciliare al malato in fase terminale; g) acquisire testi e altro materiale scientifico e tecnico per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. h) svolgere ulteriori attività, segnatamente di beneficenza, che risultino strettamente strumentali alle iniziative sopra descritte. - E’fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e ciò nei limiti previsti dal DM 25/05/1995 e sue eventuali modificazioni.
Art. 8 - L’Associazione di volontariato Mano Amica ONLUS opera in via prevalente nel territorio corrispondente ai confini territoriali dell’Ulss n. 2 di Feltre (BL).
Titolo III I SOCI
Art. 9 - Sono soci dell’Associazione esclusivamente le persone che ne condividono le finalità e risultano in regola con il versamento della quota associativa. - I soci possono essere fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. - I soci fondatori sono le persone fisiche promotrici dell’iniziativa, firmatarie dell’atto costitutivo. Essi sono tenuti al versamento della quota annuale e acquisiscono i diritti dei soci ordinari. - I soci ordinari sono le persone fisiche che contribuiscono alle finalità istituzionali dell’Associazione e versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. - Soci onorari potranno essere persone fisiche o giuridiche che si distinguono per un personale contributo scientifico, clinico, od organizzativo utile ai fini dell’Associazione: sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e sono nominati dal Consiglio Direttivo. - Soci Sostenitori potranno essere persone fisiche o giuridiche che si distinguono per un personale contributo economico contribuendo al potenziamento delle possibilità di azione dell’Associazione. Essi sono del pari nominati dal Consiglio Direttivo. - Soci onorari e Soci Sostenitori potranno partecipare ai lavori dell’Assemblea dei soci con solo voto consuntivo. - Le persone fisiche che intendono aderire all’Associazione presentano domanda scritta su apposito modulo diretto al Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione, che diventa operativa dopo il versamento della quota associativa. - La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 10 - I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei revisori nonché di essere eletti negli organi sociali. - I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. - Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, se autorizzata dal Consiglio Direttivo, secondo i limiti stabiliti dall’Associazione stessa e nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 11 - I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. - Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e onestà nonché improntato ad uno stile di lealtà e di trasparenza.
Art. 12 - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. - Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. - L’aderente che contravviene alle finalità dell’Associazione e ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. - Il mancato versamento delle quote per tre esercizi consecutivi determina l’esclusione del socio senza necessità di deliberazione specifica. - Negli altri casi l’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona e con voto segreto.
Titolo IV GLI ORGANI
Art. 13 - Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei revisori. - Le cariche sociali sono elettive e gratuite.
CAPO I L’Assemblea
Art. 14 - L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è composta dai soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. - L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal VicePresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina un suo Presidente. - Il Presidente nomina un segretario per l’Assemblea stessa e, in caso di votazione, due scrutatori.
Art. 15 - L’Assemblea si riunisce almeno un volta all’anno su convocazione del Consiglio Direttivo. - Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, inviata almeno 15 giorni prima della seduta e contenente l’ordine del giorno. - L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci aventi diritto.
Art. 16 - L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti, in proprio o in delega. - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. - L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
Art. 17 - I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto in Assemblea, purché in regola con la quota associativa. - Essi possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega firmata; ogni socio non può rappresentare per delega più di tre soci. - L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. - L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione e su tutto quanto ad essa è demandato per legge; nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori. - I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le cariche associative.
Art. 18 - Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e trascritto nel registro dei verbali. - Il registro dei verbali è tenuto a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. - Ogni socio ha diritto di consultare il registro dei verbali.
CAPO II Il Consiglio Direttivo
Art. 19 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri eletti dall’Assemblea tra i soci dell’Associazione aventi diritto al voto. - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri.
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti. - Ogni socio non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi; in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto. - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e il tesoriere; il segretario può essere nominato anche all’esterno del Consiglio Direttivo. - Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività svolta all’interno dello stesso. - I membri del Consiglio Direttivo e i loro parenti entro il 4° grado non possono essere nominati né dipendenti né collaboratori dell’Associazione.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno tre volte all’anno. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri, come previsto dall’art 19, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. - Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale che é sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatte salve le competenze dell’Assemblea dei soci, ai sensi del precedente art. 17. - Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione, e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza é obbligatoria per tutti gli associati.
CAPO III Il Presidente
Art. 23 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, riunito al completo, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta. - Il Presidente è eletto nella prima seduta del Consiglio Direttivo, convocata dal componente più anziano di età, entro un mese dall’elezione dei membri.
Art. 24 - Il Presidente dura in carica tre anni. - L’Assemblea può revocare il Presidente con la maggioranza dei due terzi dei presenti. - In caso di dimissioni o decesso del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo che provvede alla nomina di un nuovo consigliere e all’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 25 - Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione, stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all’Associazione. - Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori. - Il Presidente sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell’Associazione, dove potranno essere consultati dai soci.
CAPO IV Il Collettivo dei revisori
Art. 26 - Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni; viene eletto dall’Assemblea.
Art. 27 - Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sui bilanci annuali e potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale in qualsiasi momento. - L’attività ispettiva può essere svolta anche individualmente dai membri del Collegio dei revisori.
Titolo V LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 28 - Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite -se del caso- da: a) beni immobili e mobili; b) contributi; c) donazioni e lasciti; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; f) le quote degli associati;
Art. 29 - I beni dell’Associazione, sia immobili che mobili, sono ad essa intestati. - Tutti i beni sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci.
Art. 30 - L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. - Gli utili ed avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per il raggiungimento dei fini e per la realizzazione delle attività istituzionali
Art. 31 - Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità dell’Associazione. - I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità dell’Associazione. - Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.
Art. 32 - I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono attestati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 40.
Art. 33 - Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. - I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.
Titolo VI IL BILANCIO
Art. 34 - Il bilancio dell’Associazione é annuale e decorre dal mese di gennaio. - Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all’esercizio chiuso. - Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’anno successivo; il primo bilancio si chiude al 31 dicembre 1997.
Art. 35 - I bilanci preventivo e consuntivo sono elaborati dal Tesoriere e contengono le voci di spesa e le entrate relative al periodo di un anno.
Art. 36 - I bilanci sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori secondo l’art. 27. - Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. - Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’Assemblea.
Art. 37 - I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall’Assemblea, che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con voto palese e con la maggioranza dei presenti. - I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell’Associazione entro i 5 giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni socio.
Titolo VII LE CONVENZIONI
Art. 38 - Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato e altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza. - Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
Art. 39 - La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione di volontariato.
Art. 40 - Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
Titolo VIII I DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 41 - L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. n. 266/91 e successive modificazioni. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
Titolo IX LA RESPONSABILITA
Art. 42 - Gli operatori volontari all’Associazione che svolgono attività sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. n. 266/91 e successive modificazioni.
Art. 43 - L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell’Associazione stessa.
Titolo X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI
Art. 44 - L’Associazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di utilità sociale e di solidarietà.
Art. 45 - L’Associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 46 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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